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Chiamati
al voto sulla riforma costituzionale
A
giugno il referendum, senza quorum, sulla recente modifica della
Costituzione. Per un sì o per un no meglio essere informati
Dopo le elezioni politiche di aprile e le amministrative
di maggio, il 25 e 26 giugno siamo di nuovo chiamati alle urne per
esprimere il nostro parere sulla modifica della seconda parte della
Costituzione, approvata dal centrodestra nel novembre 2005. E lo potremo
fare sia restando in sede - cosa più che logica, trattandosi di scrivere
“sì” o “no” sulla scheda referendaria - sia recandoci nel nostro Comune
di origine. Sempre che però sia già stata fatta regolare domanda al
proprio Consolato (la scadenza era il 9 maggio). Gli altri riceveranno
la scheda a casa, con le istruzioni necessarie. In caso di mancato
arrivo, è meglio recarsi personalmente all’Ufficio consolare.
E’ soprattutto opportuno conoscere in tempo i termini
della riforma, per decidere a ragion veduta e non per partito preso.
Necessarie due premesse. La prima è di ordine costituzionale:
contrariamente a quanto avviene per i referendum relativi ad una legge
ordinaria, per i quali è richiesto il quorum del 50% + 1 degli aventi
diritto al voto (Art. 75, 4° capoverso), per quelli che si riferiscono
alla Costituzione basta che siano approvati “dalla maggioranza di voti
validi” (Art. 138, 2° capoverso). Qualunque sia la percentuale di
votanti. Non è differenza da poco: astenersi può comportare la vittoria
del fronte avversario.
La seconda premessa è altrettanto importante e deriva
dalla prima: il referendum costituzionale non è “abrogativo” bensì
“confermativo”. In altre parole, non c’è chiesto se rifiutiamo la
riforma in questione, ma se la condividiamo. Ne consegue che, a
differenza dei referendum ordinari esclusivamente abrogativi, un “sì”
sta per approvazione, il “no” per rigetto. E ci teniamo, piaccia o non
piaccia, la Costituzione del 48.
Con il rischio di rimandare ancora il tutto alle calende
greche. Non è un caso se dal 1981 si discute sulla necessità di
modernizzare la nostra Carta Massima. Però non si è mai arrivati in
porto, a dispetto delle tante Bicamerali ad hoc allestite e della buona
fede di qualche sincero riformista. Come mai? Non solo per la procedura
richiesta (due votazioni in ogni Camera, a distanza di almeno 3 mesi
l’una dall’altra) o perché i pareri in merito sono molteplici e
trasversali. Ma soprattutto perché il riformatore dovrebbe riformare se
stesso.
Diversificare le funzioni delle due Camere vuol dire
ridurre il “peso” politico dei suoi eletti; rafforzare i poteri del Capo
del Governo o del Presidente della Repubblica significa abolire la
partitocrazia; diminuire il numero dei parlamentari comporta la rinuncia
a ricchi emolumenti e a privilegi notevoli; frenare il trasformismo
equivale a limitare le possibili pressioni ricattatorie. Quindi nessuna
meraviglia che partiti e parlamentari abbiano preferito per oltre due
decenni fare orecchi da mercante.
Contro ogni aspettativa, il Governo Berlusconi è riuscito
nell’impresa. Il che non significa che la sua riforma sia perfetta. Però
c’è. Non farla passare al referendum significa tornare ad un
interminabile tira e molla e, forse, ad un nulla di fatto. Approvarla,
invece, potrebbe – il condizionale s’impone - permettere di apportarvi,
possibilmente in maniera bipartisan, le necessarie correzioni. Il che
sarebbe fattibile anche perché, se si escludono le norme relative al
federalismo, il nuovo sistema istituzionale entra in vigore solo dal
2011. Cioè con la prossima Legislatura.
Vediamo ora le modifiche sulle quali siamo chiamati a
dare un giudizio. Sono troppe (57 articoli!) per esaminarle in un’unica
volta. Si rischierebbe solo di fare confusione. Meglio suddividerle,
trattare per ora il nuovo federalismo e rimandare al prossimo numero le
riforme relative al Governo, al Parlamento e alla Presidenza della
Repubblica. Ed è opportuno sottolineare subito che il “federalismo”,
altrimenti detto devolution, non rappresenta per nulla una
novità. Esso era stato introdotto nel 2001, a Governo Amato ancora in
funzione a ridosso dello scioglimento delle Camere. Approvato a
stringatissima maggioranza parlamentare (tre o quattro voti più dello
stretto necessario!), il testo che modificava il vecchio Titolo V della
Costituzione aveva dimostrato ben presto le sue incongruenze. In effetti
ha finito con il creare un’infinità di conflitti di competenze tra
Regioni e Stato, per risolvere i quali è dovuta regolarmente intervenire
(e non ha ancora finito!) la Corte Costituzionale, con relativo aggravio
di tempo e di spesa.
La nuova riforma definisce meglio le competenze
legislative: da un lato, ritornano allo Stato alcune materie
difficilmente frazionabili, per esempio le vie di comunicazione;
dall’altro si valorizzano le autonomie regionali, attraverso
l’attribuzione di competenze esclusive attinenti alla sanità, alla
scuola (per quanto riguarda la definizione di programmi d’interesse
specifico di ciascuna Regione) ed infine alla polizia amministrativa
regionale e locale e ogni altra materia non espressamente riservata alla
legislazione dello Stato.
Non solo: ribadisce il principio della superiorità
dell’interesse nazionale, conferendo al Senato federale l’ultima parola
in merito, qualora una legge regionale o provinciale (o una sua parte)
risultasse appunto lesiva di tale interesse. Inoltre, all’ultimo
articolo, il 57, si legge testualmente: “ In nessun caso l'attribuzione
dell'autonomia impositiva ai Comuni, alle Province, alle città
metropolitane e alle Regioni può determinare un incremento della
pressione fiscale complessiva”. Senza contare che viene inserito il
concetto di sussidiarietà fiscale, grazie alla quale il cittadino, su
alcune spese, invece di pagare le tasse per richiedere poi il rimborso a
livello regionale, può detrarle direttamente dalla dichiarazione dei
redditi. Non mi sembra roba da poco.
Egidio Todeschini |