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Chiamati al voto sulla riforma costituzionale

A giugno il referendum, senza quorum, sulla recente modifica della Costituzione. Per un sì o per un no meglio essere informati

  

Dopo le elezioni politiche di aprile e le amministrative di maggio, il 25 e 26 giugno siamo  di nuovo chiamati alle urne per esprimere il nostro parere sulla modifica della seconda parte della Costituzione, approvata dal centrodestra nel novembre 2005. E lo potremo fare sia restando in sede - cosa più che logica, trattandosi di scrivere “sì” o “no” sulla scheda referendaria - sia recandoci nel nostro Comune di origine. Sempre che però sia già stata fatta regolare domanda al proprio Consolato (la scadenza era il 9 maggio). Gli altri riceveranno la scheda a casa, con le istruzioni necessarie. In caso di mancato arrivo, è meglio recarsi personalmente all’Ufficio consolare.  

E’ soprattutto opportuno conoscere in tempo i termini della riforma, per decidere a ragion veduta e non per partito preso. Necessarie due premesse. La prima è di ordine costituzionale: contrariamente a quanto avviene per i referendum relativi ad una legge ordinaria, per i quali è richiesto il quorum del 50% + 1 degli aventi diritto al voto (Art. 75, 4° capoverso), per quelli che si riferiscono alla Costituzione basta che siano approvati “dalla maggioranza di voti validi” (Art. 138, 2° capoverso). Qualunque sia la percentuale di votanti. Non è differenza da poco: astenersi può comportare la vittoria del fronte avversario.  

La seconda premessa è altrettanto importante e deriva dalla prima: il referendum costituzionale non è “abrogativo” bensì “confermativo”. In altre parole, non c’è chiesto se rifiutiamo la riforma in questione, ma se la condividiamo. Ne consegue che, a differenza dei referendum ordinari esclusivamente abrogativi, un “sì” sta per approvazione, il “no” per rigetto. E ci teniamo, piaccia o non piaccia, la Costituzione del 48.

Con il rischio di rimandare ancora il tutto alle calende greche. Non è un caso se dal 1981 si discute sulla necessità di modernizzare la nostra Carta Massima. Però non si è mai arrivati in porto, a dispetto delle tante Bicamerali ad hoc allestite e della buona fede di qualche sincero riformista. Come mai? Non solo per la procedura richiesta (due votazioni in ogni Camera, a distanza di almeno 3 mesi l’una dall’altra) o perché i pareri in merito sono molteplici e trasversali. Ma soprattutto perché il riformatore dovrebbe riformare se stesso.

Diversificare le funzioni delle due Camere vuol dire ridurre il “peso” politico dei suoi eletti; rafforzare i poteri del Capo del Governo o del Presidente della Repubblica significa abolire la partitocrazia; diminuire il numero dei parlamentari comporta la rinuncia a ricchi emolumenti e a privilegi notevoli; frenare il trasformismo equivale a limitare le possibili pressioni ricattatorie. Quindi nessuna meraviglia che partiti e parlamentari abbiano preferito  per oltre due decenni fare orecchi da mercante.

Contro ogni aspettativa, il Governo Berlusconi è riuscito nell’impresa. Il che non significa che la sua riforma sia perfetta. Però c’è. Non farla passare al referendum significa tornare ad un interminabile tira e molla e, forse, ad un nulla di fatto. Approvarla, invece, potrebbe – il condizionale s’impone - permettere di apportarvi, possibilmente in maniera bipartisan, le necessarie correzioni. Il che sarebbe fattibile anche perché, se si escludono le norme relative al federalismo, il nuovo sistema istituzionale entra in vigore solo dal 2011. Cioè con la prossima Legislatura.

Vediamo ora le modifiche sulle quali siamo chiamati a dare un giudizio. Sono troppe (57 articoli!) per esaminarle in un’unica volta. Si rischierebbe solo di fare confusione. Meglio suddividerle, trattare per ora il nuovo federalismo e rimandare al prossimo numero le riforme relative al Governo, al Parlamento e alla Presidenza della Repubblica. Ed è opportuno sottolineare subito che il “federalismo”, altrimenti detto devolution, non rappresenta per nulla una novità. Esso era stato introdotto nel 2001, a Governo Amato ancora in funzione a ridosso dello scioglimento delle Camere. Approvato a stringatissima maggioranza parlamentare (tre o quattro voti più dello stretto necessario!), il testo che modificava il vecchio Titolo V della Costituzione aveva dimostrato ben presto le sue incongruenze. In effetti ha finito con il creare un’infinità di conflitti di competenze tra Regioni e Stato, per risolvere i quali è dovuta regolarmente intervenire (e non ha ancora finito!) la Corte Costituzionale, con relativo aggravio di tempo e di spesa.   

La nuova riforma definisce meglio le competenze legislative: da un lato, ritornano allo Stato alcune materie difficilmente frazionabili, per esempio le vie di comunicazione; dall’altro si valorizzano le autonomie regionali, attraverso l’attribuzione di competenze esclusive attinenti alla sanità, alla scuola (per quanto riguarda la definizione di programmi d’interesse specifico di ciascuna Regione) ed infine alla polizia amministrativa regionale e locale e ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Non solo: ribadisce il principio della superiorità dell’interesse nazionale, conferendo al Senato federale l’ultima parola in merito, qualora una legge regionale o provinciale (o una sua parte) risultasse appunto lesiva di tale interesse. Inoltre, all’ultimo articolo, il 57, si legge testualmente: “ In nessun caso l'attribuzione dell'autonomia impositiva ai Comuni, alle Province, alle città metropolitane e alle Regioni può determinare un incremento della pressione fiscale complessiva”. Senza contare che viene inserito il concetto di sussidiarietà fiscale, grazie alla quale il cittadino, su alcune spese, invece di pagare le tasse per richiedere poi il rimborso a livello regionale, può detrarle direttamente dalla dichiarazione dei redditi. Non mi sembra roba da poco.

Egidio Todeschini

 

1.6.2006