Il Paese in fase di ordinaria amministrazione

A Parlamento sciolto il Governo in teoria ha poteri limitati. In pratica mancano norme precise. O s’interpretano a piacimento

  

A Legislatura interrotta, mi chiedo in che cosa consista la cosiddettaordinaria amministrazione” che compete al Presidente del Consiglio, al Governo e alle Camere (ma anche alle Amministrazioni comunali, provinciali e regionali, quando arrivano a fine mandato o si registrano le dimissioni dei rispettivi “capi”, sindaco, presidente o governatore che sia) dal momento in cui vengono indette nuove elezioni.

E’ domanda che mi sorge leggendo vari articoli dai quali appuro che qualche esponente del centrodestra contesta all’Esecutivo il diritto di prendere alcune decisioni, per esempio il rinnovo di cariche pubbliche. Ne parlo con alcuni conoscenti e scopro che ne sanno, più o meno, quanto me; cerco su Internet che però non dà delucidazioni tratte da norme scritte. Opinioni, ironie, polemiche quante se ne vuole, certezze ben poche. Tra le quali il fatto che, essendo bloccata l’attività parlamentare, non possono essere approvate nuove norme, ad eccezione dei decreti legge già in esame in una delle due Camere. Ma il Governo può trasmettere al Parlamento nuovi testi stilati per motivi d’urgenza e chiedere la ratifica di trattati internazionali o la conversione in legge di norme già entrate in vigore con un decreto non ancora convertito.

Un Esecutivo in fin di vita può anche mettere mano all’esame di una legge comunitaria perché, se non approvata, ricadono sullo Stato italiano le responsabilità legate al mancato rispetto degli obblighi internazionali; e può provvedere all’emanazione dei regolamenti governativi e ministeriali per attuare leggi già accolte dal Parlamento. Non può invece procedere a nomine o designazioni, a meno che siano “indispensabili per assicurare la piena operatività degli Uffici e delle società controllate dallo Stato”.

Già, ma chi decide se sono “indispensabili”? Non credo che prorogare di due o tre mesi l’incarico del Presidente di un qualunque Ente pubblico sia davvero così vitale e necessario, e neppure contrario alla normativa che lo ha istituito; penso piuttosto che abbia ragione chi vi legge una manovra per insediarvi qualche personaggio opportunamente scelto nel proprio schieramento, per nepotismo o calcolo politico.

 Sempre su Internet leggo che il Governo dimissionario “deve garantire la continuità dell’azione amministrativa, cioè assicurare che i Ministeri e gli Uffici portino avanti le rispettive attività”. Ma solo se si tratta di rendere operativa una disposizione già approvata da un Parlamento ancora in carica. E’ quanto successo lunedì 18 febbraio, grazie alla norma introdotta nella Finanziaria 2008 dal Ministro delle Politiche per la Famiglia, Rosy Bindi, per equiparare il trattamento dei genitori adottivi e affidatari a quello dei genitori naturali in materia di congedi di maternità, paternità e parentali, a prescindere dall’età del bambino adottato o affidato.

Niente da dire! Nulla da obiettare neppure al fatto che i Ministri abbiano approvato, con l’accordo dell’opposizione, l’accorpamento in un’unica data delle elezioni politiche e amministrative. L’operazione garantirà allo Stato un consistente risparmio delle spese e ridurrà l’interferenza delle consultazioni sull’attività degli istituti scolastici adibiti a seggi elettorali. Senza contare che favorirà gli Italiani all’estero che hanno chiesto di votare in Italia per le politiche e, dovendo esprimersi anche per il rinnovo delle Amministrazioni comunali o provinciali, potranno godere del rimborso spese.

Ma è ordinaria amministrazione riconoscere l’indipendenza del Kosovo? E’ evidente che qui non si tratta di un trattato internazionale, bensì di una decisione di stretta politica estera che, tra l’altro, è in contrasto con quelle prese da altri Paesi dell’Unione Europea, per esempio la Spagna, e, a detta di esperti del settore, anche di dubbia efficacia diplomatica. Solo un Esecutivo nel pieno possesso dei suoi poteri e supportato dalla fiducia di un Parlamento regolarmente in funzione dovrebbe potersi assumersi la responsabilità di un atto così impegnativo, per di più non condiviso da tutti gli Stati dell’Unione.

Passi per l’emanazione delle norme in merito alla riforma (l’ennesima!) scolastica voluta da Fioroni, ma rientra nell’ordinaria amministrazione la decisione, presa dal Governo, di ritirare, per “mancanza di consenso unanime nei gruppi parlamentari” (del solo centrosinistra, però, perché l’opposizione era favorevole!) il decreto legge in materia di espulsioni per pubblica sicurezza, emanato a fine dicembre scorso ed in vigore, per due mesi, dal 2 gennaio? E’ vero che Amato ne promette un altro in breve tempo (ma quando?), ma fra poco più di una settimana, a vecchio decreto scaduto, le espulsioni fin qui eseguite potranno essere contestate, con tutto ciò che ne può conseguire. Basta questo per comprendere quanto sia elastica la definizione di “ordinaria amministrazione”. E perché nessun politico, opinionista o docente universitario si prenda la briga di illustrarla ai cittadini.

Egidio Todeschini

 

22.2.2008