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Il braccio di ferro tra Istituzioni Il motivo della disputa: il potere di grazia. L’ambiguità della Costituzione e le tesi opposte dei costituzionalisti. I dubbi che restano
C’era da aspettarselo. Dopo un lungo scontro, anche se formalmente rispettoso, con il Guardasigilli Castelli, contrario a concedere la grazia a Sofri e Bompressi, il Presidente della Repubblica Ciampi ha deciso di rivolgersi alla Corte Costituzionale. Dalla quale dovrebbe arrivare la risposta decisiva al quesito: la controfirma del ministro di Grazia e Giustizia ha valore convalidante o solo formale? Come dire: se questi la rifiuta, il Capo dello Stato può ugualmente graziare? La questione era in ballo da tempo. Una lunga disputa, resa ora più accesa dai nomi dei due “graziandi”: Bompressi e, soprattutto, Sofri. Il primo, dal 1998 in detenzione domiciliare per motivi di salute, svolge attività di volontariato a Massa e ha fatto domanda di grazia. Il secondo conta molti amici, è ancora in carcere a Pisa ma usufruisce da un paio di settimane di 4 giorni al mese e di 12 ore al giorno di libera uscita, continua a proclamarsi innocente, si rifiuta di chiedere l’atto di clemenza e gode di molta notorietà (scrive su Repubblica, su il Foglio di Ferrara e su Panorama). E di tanta stima, se può godere del privilegio di essere assunto come bibliotecario alla “Normale” di Pisa. Sappiamo tutti che furono condannati per l’assassinio del commissario Calabresi, avvenuto il 17 maggio 1972, quando in Italia imperversavano gli anni bui del terrorismo rosso. Ma è il caso di ricordare che la Magistratura si attivò contro i due brigatisti di Lotta Continua solo nel 1988, a seguito delle dichiarazioni del “pentito” Marino che indicò Sofri come mandante, Bompressi quale esecutore del delitto. Seguirono ben 8 sentenze, alternativamente di condanna o di assoluzione, fino all’ultima, del gennaio del 1997, quando la Cassazione condannò definitivamente il primo a 22 anni di galera, il secondo a 19 anni e 9 mesi. Da subito ci furono però critiche e polemiche sui processi, da qualcuno ritenuti imbastiti e svolti irregolarmente. Alle quali seguirono poi tanti inviti a concedere la grazia. A Bompressi che l’ha chiesta ma anche a Sofri che non vuole abbassarsi a farne domanda. A favore militava – e milita - anche il Quirinale, in contrasto con il ministro competente (ma non “proponente”, come richiederebbe la Costituzione), Castelli, che proprio non ne vuole sapere. Da una parte e dall’altra, una nutrita schiera di politici, di costituzionalisti, di opinionisti ed anche, a stare alle lettere dei lettori ai quotidiani, di gente comune. Un braccio di ferro che prende spunto dall’ambiguità in materia del nostro testo costituzionale. Che, all’articolo 87, recita: “Il Presidente della Repubblica… può concedere grazia e commutare le pene”, ma nell’art. 89 specifica: “Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti che ne assumono la responsabilità”. Si è tentato anche di modificarli, i due articoli, ma la proposta Boato, con la quale si sarebbe riconosciuto in merito un potere autonomo del Capo dello Stato, fu bocciata dal Parlamento. Tuttavia, il fatto stesso che sia stata presentata starebbe a dimostrare – il condizionale si impone – che hanno ragione i costituzionalisti come Paolo Armaroli che sostengono la tesi dell’obbligo costituzionale della firma congiunta. Del resto, come farebbe un Capo dello Stato ad assumersi “responsabilità” politica di una grazia, concessa o negata, se, sempre per Costituzione, è “non responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni (art.90)? A smentire invece chi (come Francesco Paolo Casavola, ex presidente della Consulta) afferma che la concessione della grazia è di competenza esclusiva del Capo dello Stato e che la controfirma è solo “formale” ci sarebbe – ancora una volta il condizionale è d’obbligo - un caso analogo del 1991. All’epoca al Quirinale c’era Cossiga che prese l’iniziativa di graziare (al Ministero di Giustizia c’era Martelli) il brigatista Curcio. Il Guardasigilli si oppose e ricorse alla Consulta. Il Presidente della Repubblica fece marcia indietro. In seguito la Suprema Corte si pronunciò – per ben due volte – a favore della cosiddetta “firma duale”, cioè doppia. Non sono un costituzionalista e lascio quindi a chi ha più competenza l’onore e l’onere di discettare in merito. Noto però, sulla stampa, una stranezza che mi spiego solo facendo ricorso all’orientamento politico dell’opinionista di turno e alle sue “simpatie” per il graziando: se è amico di vecchia data o parteggia per l’opposizione, cita solo i pareri di chi propende per la firma unica del Capo dello Stato. Gli altri fanno esattamente il contrario. Il che è poco democratico ed ancor meno informativo. Non sono neppure un politico, perciò non mi permetto di commentare né le parole di Castelli (“Sarebbe devastante. E’ riconoscere al Capo dello Stato un potere che neppure il Presidente degli Usa ha”) né le critiche che gli sono state rivolte dalla “indignata” opposizione. Non commento ma resto con i miei dubbi. Riconosco che il Sofri attuale non è più il fanatico fondatore di Lotta Continua, quello che, colpevole o innocente che fosse, brindò alla morte di Calabresi: a stare ai suoi articoli o alle interviste rilasciate, oggi sembra essere corretto ed equilibrato. Perfino “bipartisan”. Se la pena è recupero, oltre che punizione, bisogna ammettere che essa ha raggiunto lo scopo. Resta da capire perché sia così importante “perdonare” una persona, per quanto ravveduta, che però si rifiuta di chiederla, la grazia. E resta da chiedersi se, con tutti i sospetti che pesano oggi sulla Giustizia italiana, sia davvero il caso di sconfessarne le sentenze con un atto di clemenza non sollecitato. E poi qualcuno pensa ai familiari della vittima? Egidio Todeschini
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