Giorgio Napolitano, convinto che non si possa impedire ai cittadini di esprimere
il proprio voto, ha firmato il DL attuale, suscitando polemiche e richieste di impeachment nei suoi confronti. Anche alcuni
membri della Corte Costituzionale hanno espresso critiche: per il prof. Gustavo
Zagrebelsky, ex presidente della Consulta ed ora docente di Diritto Costituzionale
all’Università di Torino, si tratta di “un abuso, una corruzione della
forza della legge per violare assieme uguaglianza e imparzialità”. Gli
fa eco Valerio Onida, anche lui presidente emerito della Consulta, che
sentenzia: “è un’altra legge ad personam”. Altri costituzionalisti, tra
i quali Nicola Zanon, Annibale Marini e Cesare Mirabelli, invece contestano,
rilevando la necessità di “rendere effettivo l’esercizio dell’elettorato
attivo e passivo”.
In
effetti, il Decreto non modifica le norme che regolano tempi e modi entro i
quali vanno presentate le liste elettorali, piuttosto le “interpreta”, rendendole
meno “burocratiche”, quindi meno cavillose. Specifica infatti che sono da considerare
rispettati gli orari, se gli incaricati sono già entrati nei locali dei
Tribunali competenti, anche se poi risultano momentaneamente assenti; e che sono
valide le firme, benché con autenticazione incompleta, purché gli elementi
richiesti (indirizzo dell’aderente, data della sottoscrizione, timbro, ecc.)
siano in qualche modo desumibili. Sta di fatto che la lista del Pdl in
Lombardia è stata riconosciuta valida, indipendentemente dal nuovo
Decreto; non così, al momento in cui scrivo, nel Lazio ove questo non sarebbe
applicabile, perché, a seguito della modifica federale operata nel 2001 dal
Governo di centrosinistra, si riconosce alle Regioni il diritto di promulgare
leggi proprie per le votazioni regionali, sulle quali, quindi, non incide la
norma dello Stato. Giusto. Però nel testo laziale è scritto: “In
deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della l. 108/1968 (statale, le Regioni
sono state istituite nel 1970! NdR), nelle prossime elezioni regionali … le liste
che sono espressione di partiti o gruppi politici che nell’ultima elezione per
il Parlamento europeo abbiano presentato candidature con proprio contrassegno
ed abbiano ottenuto un numero minimo di due seggi, di cui almeno uno nella
circoscrizione n. III - Italia Centrale - sono esonerate dalla sottoscrizione
degli elettori”. Nel
2009 il Pdl ne ebbe ben più di due! Qualcosa non quadra, quindi. E
c’è da chiedersi se per ignoranza o malafede.
Sono 13 le Regioni delle quali, il 28 e 29 marzo, si rinnova il Consiglio
ed ormai quasi tutte hanno una propria legge in merito, il che rende impossibile
ricordare le regole ora vigenti. Per sapere come si vota occorrerà mettersi
al corrente sul posto, chiedendo lumi al Presidente del seggio, oppure informarsi
via Google.it, cercando “Regioni con legge elettorale regionale propria” ed
entrando poi in “Regionali, ogni Regione ha il suo sistema elettorale”. Si vota,
dalle 8 alle 22 di domenica e dalle 7
alle 15 di lunedì, anche in quattro Province e in numerosi Comuni. Per le Provinciali, il segno
tracciato sopra il simbolo di un partito vale anche per il candidato presidente
della Provincia; quello messo sul nome del candidato presidente è valido
solo per lui. Non si esprimono
preferenze né è ammesso il
voto disgiunto, cioè non si può votare per un partito e
per il candidato presidente di un altro. Se nessun concorrente ottiene il 50%
più uno dei voti validi, domenica
11 aprile e lunedì 12 ci sarà il ballottaggio tra i due
più prescelti.
Egidio Todeschini