Amministrative tra critiche e polemiche

A fine marzo si vota in alcune Regioni, qualche Provincia e diversi Comuni. Con leggi elettorali diverse: meglio conoscerle

 

 

E’ sempre più sconcertante seguire le cronache italiane dalle quali, quotidianamente, si appurano casi di bullismo, di criminalità, di corruzione, di condotte immorali. Ma, a far più male, soprattutto a chi non vive nella Penisola, è il rilevare quella guerra civile, verbale ma molto aggressiva, che ne dilania la vita politica. Ad aggravare la situazione concorrono ora le prossime votazioni amministrative e la non ammissione delle liste del Pdl nelle due Regioni più popolose del Paese, con tutto ciò che ne è conseguito, decreto legge governativo ed attacchi al Capo dello Stato compresi. Fatti sui quali non mi dilungo perché immagino già conosciuti, stante la risonanza avuta pure all’estero. Mi limito a rilevare che non è la prima volta che l’Esecutivo tenta, con un decreto legge che entra in vigore appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, di “aggirare” le norme relative al tempo entro cui depositare le liste elettorali. Capitò anche con il Governo Dini che, nel 1995, lo spostò dalle 12 del 29 marzo alle 20 del 31, perché - fu il Presidente del Consiglio a spiegarne il motivo - “molti uffici comunali erano chiusi e la Rai è stata carente nel dare informazione ai cittadini”. A convalidare il decreto - che poi non fu approvato dal Parlamento perché non aveva i presupposti di necessità ed urgenza previsti dalla Costituzione per i decreti legge - fu l’allora Capo di Stato, Scalfaro.

Giorgio Napolitano, convinto che non si possa impedire ai cittadini di esprimere il proprio voto, ha firmato il DL attuale, suscitando polemiche e richieste di impeachment nei suoi confronti. Anche alcuni membri della Corte Costituzionale hanno espresso critiche: per il prof. Gustavo Zagrebelsky, ex presidente della Consulta ed ora docente di Diritto Costituzionale all’Università di Torino, si tratta di “un abuso, una corruzione della forza della legge per violare assieme uguaglianza e imparzialità”. Gli fa eco Valerio Onida, anche lui presidente emerito della Consulta, che sentenzia: “è un’altra legge ad personam”. Altri costituzionalisti, tra i quali Nicola Zanon, Annibale Marini e Cesare Mirabelli, invece contestano, rilevando la necessità di “rendere effettivo l’esercizio dell’elettorato attivo e passivo”.

In effetti, il Decreto non modifica le norme che regolano tempi e modi entro i quali vanno presentate le liste elettorali, piuttosto le “interpreta”, rendendole meno “burocratiche”, quindi meno cavillose. Specifica infatti che sono da considerare rispettati gli orari, se gli incaricati sono già entrati nei locali dei Tribunali competenti, anche se poi risultano momentaneamente assenti; e che sono valide le firme, benché con autenticazione incompleta, purché gli elementi richiesti (indirizzo dell’aderente, data della sottoscrizione, timbro, ecc.) siano in qualche modo desumibili. Sta di fatto che la lista del Pdl in Lombardia è stata riconosciuta valida, indipendentemente dal nuovo Decreto; non così, al momento in cui scrivo, nel Lazio ove questo non sarebbe applicabile, perché, a seguito della modifica federale operata nel 2001 dal Governo di centrosinistra, si riconosce alle Regioni il diritto di promulgare leggi proprie per le votazioni regionali, sulle quali, quindi, non incide la norma dello Stato. Giusto. Però nel testo laziale è scritto: “In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della l. 108/1968 (statale, le Regioni sono state istituite nel 1970! NdR), nelle prossime elezioni regionali … le liste che sono espressione di partiti o gruppi politici che nell’ultima elezione per il Parlamento europeo abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto un numero minimo di due seggi, di cui almeno uno nella circoscrizione n. III - Italia Centrale - sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori”. Nel 2009 il Pdl ne ebbe ben più di due! Qualcosa non quadra, quindi. E c’è da chiedersi se per ignoranza o malafede.

Sono 13 le Regioni delle quali, il 28 e 29 marzo, si rinnova il Consiglio ed ormai quasi tutte hanno una propria legge in merito, il che rende impossibile ricordare le regole ora vigenti. Per sapere come si vota occorrerà mettersi al corrente sul posto, chiedendo lumi al Presidente del seggio, oppure informarsi via Google.it, cercando “Regioni con legge elettorale regionale propria” ed entrando poi in “Regionali, ogni Regione ha il suo sistema elettorale”. Si vota, dalle 8 alle 22 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì, anche in quattro Province e in numerosi Comuni. Per le Provinciali, il segno tracciato sopra il simbolo di un partito vale anche per il candidato presidente della Provincia; quello messo sul nome del candidato presidente è valido solo per lui. Non si esprimono preferenze è ammesso il voto disgiunto, cioè non si può votare per un partito e per il candidato presidente di un altro. Se nessun concorrente ottiene il 50% più uno dei voti validi, domenica 11 aprile e lunedì 12 ci sarà il ballottaggio tra i due più prescelti.

Per le Comunali le modalità cambiano in funzione del numero di abitanti. Nei Comuni con più di 15 mila cittadini la croce su una sigla partitica è valida anche per il candidato sindaco collegato, ma si possono tracciare due segni, sulla lista e sul nome del candidato sindaco; invece quello espresso solo sul candidato sindaco non è attribuibile al partito. È ammesso il voto disgiunto ed è possibile votare solo per un candidato al consiglio comunale, scrivendo il cognome a destra della lista collegata. Come per le Provinciali, in caso di mancato vincitore, si va al ballottaggio. Anche nei Comuni con meno di 15.000 abitanti il voto vale sia per il candidato sindaco che per la lista a lui collegata se l’elettore traccia un segno sul nome o sul simbolo. Però non è ammesso il voto disgiunto, né è previsto il ballottaggio. A questo punto non rimane che augurarsi che vinca la democrazia e non l’astensionismo.

Egidio Todeschini